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CODICE DEONTOLOGICO

1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse. L’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti.

1.5 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.

1.6 L’ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

 

2 - SUI RAPPORTI CON L’ORDINE

2.1 L’appartenenza dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.

 

3 - SUI RAPPPORTI CON I COLLEGHI

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.4 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio dell’Ordine.

3.5 L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

 

4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

4.2 L’ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L’ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i principi di cui all’art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 c.c..

4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

 

5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’ E IL TERRITORIO

5.1 Le prestazioni professionali dell’ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell’uomo.

5.2 L’ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attività l’ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

 

6 - SULLA PUBBLICITA’

6.1. Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

6.2. Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

6.3. L’utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.

 

7 - SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

7.1. I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

7.2. Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/ associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente